ARTICOLO 1
Il presente statuto regola le attività dell’Associazione
Italiana per l’Educazione Sanitaria Sezione Regionale Siciliana
(A.I.E.S.) Sezione Sicilia, in conformità allo Statuto
Nazionale.
ARTICOLO 2
E’ costituita la Sezione Siciliana dell’A.I.E.S. denominata
ufficialmente nel presente documento come: Associazione Italiana
per l’Educazione Sanitaria Sezione Regionale Siciliana (A.I.E.S.
Sicilia).
I
contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici,
ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R.
Sicilia 22/94.
ARTICOLO 3
L’A.I.E.S. Sicilia include integralmente nel presente statuto
gli scopi statutari dell’Associazione espressi all’art. 2 commi
a,b,c,d, dello Statuto A.I.E.S. Inoltre l’attività
dell’associazione viene svolta in modo personale, senza alcun
fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. I
servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere
sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.
ARTICOLO 4
Oltre a quanto previsto dall’art.3 l’A.I.E.S. Sicilia svolge in
particolare opera di sensibilizzazione sull’educazione sanitaria
nell’ambito del territorio regionale favorendo, promuovendo e
divulgando iniziative, attività e materiali scaturiti dalla
realtà siciliana o ad essa specificamente utili.
ARTICOLO 5
L’A.I.E.S. Sicilia ha sede legale in Acireale (CT), Via Caronda
n. 39 ed ha autonomia amministrativa organizzativa nel quadro
dei programmi generali stabiliti dall’A.I.E.S. Nazionale.
ARTICOLO 6
L’organizzazione dell’A.I.E.S. Sicilia si basa sul regolamento
composta da 14 punti e approvato dal Consiglio Direttivo
Nazionale dell’A.I.E.S. in data 21 Novembre 1990.
ARTICOLO 7
Il patrimonio sociale dell’A.I.E.S. Sicilia è rappresentato dai
contributi dei soci nelle forme legali, nonché a contributi,
legali di non soci, di Enti ecc.
Le quote di iscrizione verranno versate all’A.I.E.S. che
attribuirà una parte della quota alla sede centrale nella misura
stabilita dal Direttivo Nazionale come previsto al punto 10 del
regolamento.
ARTICOLO 8
Possono diventare soci dell’A.I.E.S. le persone fisiche (soci
individuali) che a qualunque titolo partecipano o collaborino ad
attività di educazione sanitaria.
ARTICOLO 9
Per assumere la qualità di soci è necessario inoltrare domanda
al Presidente A.I.E.S. Sicilia con la presentazione motivata
fatta da un socio.
Della domanda decide il Consiglio Direttivo dell’A.I.E.S.
Sicilia che la trasmette agli organi nazionali per la definitiva
iscrizione.
Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
-
dimissioni volontarie;
-
non aver effettuato il versamento della quota
associativa per almeno due anni;
-
morte;
-
indegnità deliberata dal Consiglio; in
quest'ultimo caso è ammesso ricorso all’assemblea la quale
decide in via definitiva.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non
comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né
rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo
gratuito.
ARTICOLO 9 bis
Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla
vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per
delega, a ricoprire le cariche associative, a svolgere il
lavoro preventivamente concordato e a recedere
dall'appartenenza all'organizzazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme
del presente statuto, a pagare le quote sociali e i
contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare
il lavoro preventivamente concordato.
ARTICOLO 10
Secondo quanto previsto dallo statuto A.I.E.S. all’art. 7
capoverso 2 gli organi dell’A.I.E.S. vengono attivati con un
minimo di 20 soci.
ARTICOLO 11
Gli organi associativi dell’A.I.E.S sono:
-
l’Assemblea regionale generale dei
soci
-
il Consiglio direttivo regionale
il Presidente regionale
ARTICOLO 12
Altre cariche associative dell’A.I.E.S. sono:
-
il Vice Presidente
-
il Segretario
-
il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il
rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi
sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
ARTICOLO 13
Assemblea generale dei soci:
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente
dell’Associazione o su richiesta da almeno un terzo dei soci, e
si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’A.I.E.S. presentato dal Consiglio
Direttivo.
Assemblee straordinarie possono essere convocate in qualunque
momento ad iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo e
anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. L’avviso di
convocazione dell’Assemblea generale dei soci deve essere
comunicato insieme all’ordine del giorno a tutti i soci a mezzo
lettera semplice.
È
ammessa una delega per ogni socio presente.
Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea le deliberazioni su
seguenti oggetti:
Nomina del Consiglio Direttivo, approvazione dello statuto dell’A.I.E.S.
Sicilia e sue modificazioni, scioglimento eventuale della
Sezione dell’A.I.E.S. Sicilia e quanto altro inderogabilmente
rimesso dalla legge alla competenza dell’Assemblea.
L’Assemblea Regionale dell’A.I.E.S. è presieduta dal Presidente
Regionale dell’Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente
o dal Consigliere più anziano.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità
della costituzione dell’assemblea delle deleghe.
Egli dovrà nominare due scrutatori tra i soci presenti e farsi
assistere per la stesura del verbale dal Segretario regionale o
in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo
Regionale.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in
proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In
seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatto salvo per quelle relative allo
scioglimento dell’Associazione ed alla modifica del presente
Statuto, per le quali necessitano le maggioranze previste
dall’art. 21 commi 2° e 3° codice civile.
ARTICOLO 14
Consiglio Direttivo Regionale:
Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti
dall’Assemblea generale dei soci.
Il Consiglio ha competenza a deliberare su:
-
elezione del Presidente dell’A.I.E.S.
Sicilia;
-
elezione del Vice Presidente;
-
elezione del Segretario;
-
elezione del Tesoriere;
-
ammissione dei soci dell’A.I.E.S.
Sicilia;
-
predisposizione del bilancio
preventivo e conto consuntivo regionale;
-
accettazione di contributi, legati
di non soci, di Enti;
-
preparazione della relazionale
biennale dell’attività dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci;
-
regolamento interno della Sezione
riguardante:
gestione della sede;
gestione di tutti i materiali di vario genere propri della
sezione e/o ad essa affidati;
gestione dei collegamenti con altri promotori di Educazione
Sanitaria;
individuazione delle competenze specifiche del vice Presidente,
del Segretario e del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni
dall’Assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte
all’anno dal Presidente o a richiesta di un terzo dei membri del
Consiglio stesso.
-
Presidente regionale:
Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i propri membri a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e
resta in carica per la durata del Consiglio che potrà revocare
il mandato in qualsiasi momento.
Il Presidente regionale ha la rappresentanza amministrativa e
fiscale per quanto attiene il livello della sezione regionale.
Il Presidente regionale può delegare la firma al Vice-
Presidente ed altro membro del Consiglio Direttivo regionale.
Il Presidente Regionale presiede:
Il Consiglio direttivo regionale;
l’Assemblea generale dei soci regionali.
La chiusura degli esercizi sociali è fissata al 31 dicembre di
ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti
ricevuti.
Lo scioglimento dell’AIES Sicilia viene deliberato con le
maggioranze di cui al precedente art. 13. L’eventuale patrimonio
residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore.
ARTICOLO 15
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si intendono richiamare le norme del Codice Civile.

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