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ARTICOLO 1

Il presente statuto regola le attività dell’Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria Sezione Regionale Siciliana (A.I.E.S.) Sezione Sicilia, in conformità allo Statuto Nazionale.

 

ARTICOLO 2

E’ costituita la Sezione Siciliana dell’A.I.E.S. denominata ufficialmente nel presente documento come: Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria Sezione Regionale Siciliana (A.I.E.S. Sicilia).

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

 

ARTICOLO 3

L’A.I.E.S. Sicilia include integralmente nel presente statuto gli scopi  statutari dell’Associazione espressi all’art. 2 commi a,b,c,d, dello Statuto A.I.E.S. Inoltre l’attività dell’associazione viene svolta in modo personale, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. I servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

 

ARTICOLO 4

Oltre a quanto previsto dall’art.3 l’A.I.E.S. Sicilia svolge in particolare opera di sensibilizzazione sull’educazione sanitaria nell’ambito del territorio regionale favorendo, promuovendo e divulgando iniziative, attività e materiali scaturiti dalla realtà siciliana o ad essa specificamente utili.

 

ARTICOLO 5

L’A.I.E.S. Sicilia ha sede legale in Acireale (CT), Via Caronda n. 39 ed ha autonomia amministrativa  organizzativa nel quadro dei programmi generali stabiliti dall’A.I.E.S. Nazionale.

 

ARTICOLO 6

L’organizzazione dell’A.I.E.S. Sicilia si basa sul regolamento  composta da 14 punti e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.I.E.S. in data 21 Novembre 1990.

 

ARTICOLO 7

Il patrimonio sociale dell’A.I.E.S. Sicilia è rappresentato dai contributi dei soci nelle forme legali, nonché a contributi, legali di non soci, di Enti ecc.

Le quote di iscrizione verranno versate all’A.I.E.S. che attribuirà una parte della quota alla sede centrale nella misura stabilita dal Direttivo Nazionale come previsto al punto 10 del regolamento.

 

ARTICOLO 8

Possono diventare soci dell’A.I.E.S. le persone fisiche (soci individuali) che a qualunque titolo partecipano o collaborino ad attività di educazione sanitaria.

 

ARTICOLO 9

Per assumere la qualità di soci è necessario inoltrare domanda al Presidente A.I.E.S.  Sicilia con la presentazione motivata fatta da un socio.

Della domanda decide il Consiglio Direttivo dell’A.I.E.S. Sicilia che la trasmette agli organi nazionali per la definitiva iscrizione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

-          dimissioni volontarie;

-          non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-          morte;

-          indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso  all’assemblea la quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 9 bis

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente  o  per  delega, a ricoprire le cariche associative, a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

ARTICOLO 10

Secondo quanto previsto dallo statuto A.I.E.S. all’art. 7 capoverso 2 gli organi dell’A.I.E.S. vengono attivati con un minimo di 20 soci.

 

ARTICOLO 11

Gli organi associativi dell’A.I.E.S sono:

-          l’Assemblea regionale generale dei soci

-          il Consiglio direttivo regionale

il Presidente regionale

 

ARTICOLO 12

Altre cariche associative dell’A.I.E.S. sono:

-          il Vice Presidente

-          il Segretario

-          il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

 

ARTICOLO 13

Assemblea generale dei soci:

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su richiesta da almeno un terzo dei soci, e si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’A.I.E.S. presentato dal Consiglio Direttivo.

Assemblee straordinarie possono essere convocate in qualunque momento ad iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo e anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale dei soci deve essere comunicato insieme all’ordine del giorno a tutti i soci a mezzo lettera semplice.

È ammessa una delega per ogni socio presente.

Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea le deliberazioni su seguenti oggetti:

Nomina del Consiglio Direttivo, approvazione dello statuto dell’A.I.E.S. Sicilia e sue modificazioni, scioglimento eventuale della Sezione dell’A.I.E.S. Sicilia e quanto altro inderogabilmente rimesso dalla legge alla competenza dell’Assemblea.

L’Assemblea Regionale dell’A.I.E.S. è presieduta dal Presidente Regionale dell’Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell’assemblea delle deleghe.

Egli dovrà nominare due scrutatori tra i soci presenti e farsi assistere per la stesura del verbale dal Segretario regionale o in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo Regionale.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da  conferirsi  ad altro aderente.  In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quelle relative allo scioglimento dell’Associazione ed alla modifica del presente Statuto, per le quali necessitano le maggioranze previste dall’art. 21 commi 2° e 3° codice civile.

 

ARTICOLO 14

Consiglio Direttivo Regionale:

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti dall’Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio ha competenza a deliberare su:

-          elezione del Presidente dell’A.I.E.S. Sicilia;

-          elezione del Vice Presidente;

-          elezione del Segretario;

-          elezione del Tesoriere;

-          ammissione dei soci dell’A.I.E.S. Sicilia;

-          predisposizione del bilancio preventivo e conto consuntivo regionale;

-          accettazione di contributi, legati di non soci, di Enti;

-          preparazione della relazionale biennale dell’attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

-          regolamento interno della Sezione riguardante:

gestione della sede;

gestione di tutti i materiali di vario genere propri della sezione e/o ad essa affidati;

gestione dei collegamenti con altri promotori di Educazione Sanitaria;

individuazione delle competenze specifiche del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni dall’Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno dal Presidente o a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

-          Presidente regionale:

Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio che potrà revocare il mandato in qualsiasi momento.

Il Presidente regionale ha la rappresentanza amministrativa e fiscale per quanto attiene il livello della sezione regionale.

Il Presidente regionale può delegare la firma al Vice- Presidente ed altro membro del Consiglio Direttivo regionale.

Il Presidente Regionale presiede:

Il Consiglio direttivo regionale;

l’Assemblea generale dei soci regionali.

La chiusura degli esercizi sociali è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti,  a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Lo scioglimento dell’AIES Sicilia viene deliberato con le maggioranze di cui al precedente art. 13. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si intendono richiamare le norme del Codice Civile.