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La dichiarazione della
volontà di donare gli organi è regolamentata dalla legge n.91 del 1
aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000.
L'art 4 della legge n.91/99 introduce il
principio del silenzio assenso, in base al quale a ogni
cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà
sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato
informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata
quale assenso alla donazione.
Tale principio non è ancora in vigore. In
questa fase transitoria, prima dell'applicazione del silenzio -
assenso, la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art.
23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il
principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini
viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la propria
volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attualmente
queste sono le possibilità per esprimere la volontà:
1) una dichiarazione scritta che il
cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il
Decreto legislativo 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota
scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione
di volontà (positiva o negativa), numero di un documento di
identità, data e firma, è considerata valida ai fini della
dichiarazione
2) la registrazione della propria
volontà presso la AUSL di riferimento o il medico di famiglia
3) la compilazione del tesserino blu
inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve
essere conservato insieme ai documenti personali
4) l'atto olografo o la tessera
dell'AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di
pazienti.
Il Centro
Nazionale Trapianti
Quando la volontà di donare viene
registrata alla AUSL, i dati vengono inseriti in un archivio del
Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri
interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui
venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se il
soggetto ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà
nell'archivio informatico.
La
dichiarazione: a che serve
Attraverso la dichiarazione di volontà ogni
singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente,
facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga
violata dalle decisioni altrui. Inoltre è la dimostrazione che si è
capito il problema e si dà la propria adesione ad un momento di
grande solidarietà umana.
Se un
cittadino non si esprime
Se un cittadino non esprime la propria
volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i
familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli
maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di
osservazione di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri
familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono
interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal
congiunto.
Per i
minorenni chi decide
Sono sempre i genitori a decidere. Se
uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Se un
cittadino ci ripensa
Il cittadino può modificare la
dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida,
sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità
previste.
Per
riassumere
In caso di morte possono
verificarsi tre casi:
-
il cittadino ha espresso in vita
la volontà positiva alla donazione: i familiari non possono
opporsi
-
il cittadino ha espresso volontà
negativa alla donazione: non c'è prelievo di organi
-
il cittadino non si è espresso:
il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono
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